Art. 67
Qualora sulle proposte di iniziativa popolare non sia stata presa alcuna decisione entro tre mesi dalla loro presentazione, la proposta e' iscritta di diritto all'ordine del giorno del Consiglio e discussa nella prima seduta, con precedenza su ogni altro argomento. Le proposte di iniziativa popolare sono in ogni caso sottoposte all'esame del Consiglio nel testo dei proponenti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
