Art. 10
Il Consiglio regionale, eletto secondo le leggi dello Stato, tiene la prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta. La Presidenza provvisoria e' assunta dal Consigliere eletto col maggior numero di voti; i due Consiglieri piu' giovani svolgono funzioni di segretari.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
