Art. 18
[1]Prima convocazione
[2]Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi della prima convocazione sono inviati dal Presidente del Consiglio regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta; ove questi non vi provveda, si procede a norma dell'articolo 21.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
