Art. 13
[1]Presidenza provvisoria
[2]Il Consiglio regionale tiene la prima adunanza il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta regionale uscente almeno cinque giorni prima. La Presidenza provvisoria del Consiglio regionale e' assunta dal consigliere piu' anziano di eta' tra i presenti. I due consiglieri piu' giovani fungono da segretari.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
