Art. 13
[1]Prima seduta del Consiglio
[2]Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva alla proclamazione degli eletti. La convocazione e' effettuata dal Presidente della Giunta uscente con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta. La presidenza provvisoria del Consiglio nella prima seduta e' assunta da uno dei suoi componenti, secondo le norme stabilite dal Regolamento.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
