Art. 17
Il Consiglio delibera a votazione palese con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei votanti, salvo che non siano stabilite, anche da disposizioni regolamentari, altre maggioranze. Il voto sulle persone si esprime a scrutinio segreto salvo i casi espressamente previsti dallo Statuto. Nel caso di votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Il Regolamento interno contiene norme per l'accertamento del numero legale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
