Art. 37
Nelle deliberazioni per le quali e' richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle. Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
