Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Statuto. Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei Consiglieri e che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art14 · fonte su Normattiva