Art. 14
Tutte le votazioni hanno luogo con voto palese. Si vota a scrutinio segreto per eleggere ad incarichi o revocare da incarichi persone e, comunque, sulle questioni concernenti persone, salvo quanto disposto dall'articolo 23 del presente Statuto. Sono valide le deliberazioni adottate mediante intervento della maggioranza dei Consiglieri e che abbiano raccolto la maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri presenti, eccezione fatta per i casi per i quali lo Statuto e il Regolamento prevedano una diversa maggioranza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
