Approvazione
Art. 25
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. La Giunta:
- 1)delibera la presentazione al Consiglio regionale di proposte di legge, di Regolamento e di atti amministrativi di competenza del Consiglio;
- 2)provvede, ove occorra, alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- 3)predispone il bilancio preventivo, il conto consuntivo e gli altri documenti allegati da sottoporre al Consiglio;
- 4)predispone lo schema di sviluppo economico regionale, il piano economico globale, i piani settoriali e i piani di assetto territoriale e ne cura l'attuazione;
- 5)delibera lo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
- 6)amministra il patrimonio della Regione e, nei limiti stabiliti dalla legge regionale, ne delibera i contratti;
- 7)delibera in materia di liti attive e passive, di rinuncie e transazioni; quando le rinunce o le transazioni superano il valore stabilito dalla legge regionale delibera su conforme parere della Commissione consiliare competente;
- 8)adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, purche' risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- 9)sovraintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale a norma dell'articolo 52 dello Statuto;
- 10)esercita le altre attribuzioni demandate dalla Costituzione e dallo Statuto e, in generale, ogni altra attivita' della Regione non di competenza del Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
