Approvazione
Art. 36
[1]Poteri della Giunta
[2]La Giunta e' l'organo esecutivo della Regione. La Giunta:
- a)ha l'iniziativa delle leggi regionali;
- b)provvede, ove occorre, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- c)delibera i contratti della Regione e ne amministra il patrimonio secondo le modalita' e nei limiti stabiliti dalla legge regionale;
- d)sovraintende in conformita' agli indirizzi del Consiglio alla gestione dei pubblici servizi regionali e controlla quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- e)predispone il bilancio preventivo ed elabora annualmente il conto consuntivo;
- f)predispone i piani ed i programmi, generali e settoriali, di interesse regionale;
- g)delibera, sentito il Consiglio, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitto di attribuzioni presso la Corte costituzionale; nonche' sulle rinunce agli stessi;
- h)delibera in materia di liti attive e passive;
- i)delibera sullo storno di fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo del bilancio;
- l)adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- m)esercita l'attivita' amministrativa negli affari di competenza della Regione non demandati al Consiglio o ad altri organi, nei limiti di spesa previsti dal bilancio;
- n)esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
