Approvazione
Art. 55
La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Spetta alla Giunta regionale:
- a)dare, ove occorra, esecuzione ai provvedimenti del Consiglio;
- b)predisporre annualmente il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
- c)adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e la organizzazione dei servizi pubblici, sempre che essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
- d)sovraintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare su quelli affidati ad aziende speciali e ad enti amministrativi istituiti dalla Regione;
- e)nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare ed approvare i contratti della Regione;
- f)l'iniziativa delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti consiliari di cui all'articolo 39;
- g)deliberare in materia di liti, attive e passive, rinunzie e transazioni;
- h)adottare i provvedimenti amministrativi non demandati ad altri organi della Regione o non delegati ad altri enti;
- i)esercitare le altre funzioni ad essa demandate dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi. La Giunta e' responsabile del proprio operato di fronte al Consiglio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
