Approvazione
Art. 22
[1]Competenze e attribuzioni della Giunta
[2]La Giunta regionale e' l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spetta:
- a)dirigere l'Amministrazione regionale del cui buon andamento e' responsabile;
- b)attuare i programmi approvati dal Consiglio regionale;
- c)provvedere all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
- d)deliberare la presentazione al Consiglio regionale delle proposte di legge e di regolamenti;
- e)predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
- f)deliberare sugli storni dei fondi da un articolo ad un altro dello stesso capitolo del bilancio;
- g)adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali territoriali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse della Regione, sempre che sussista la relativa copertura nel bilancio;
- h)amministrare il demanio e il patrimonio della Regione e deliberare sui contratti della stessa, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge;
- i)deliberare, previo parere del Consiglio regionale, sui ricorsi innanzi alla Corte costituzionale, nonche' in materia di liti attive e passive, rinunce e transazioni;
- l)predisporre, sulla base degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio e sentite le Commissioni consiliari, il piano economico ed il piano urbanistico regionali;
- m)esercitare ogni altra funzione ad essa conferita dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
