Art. 34
La Regione riconosce nel referendum uno strumento di collegamento tra la comunita' regionale e i suoi organi elettivi e ne favorisce l'esercizio nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalita' della organizzazione regionale. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione del Consiglio, indice referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, di un regolamento o di un provvedimento amministrativo di interesse generale, quando lo richiedono ventimila elettori oppure due Consigli provinciali oppure venti Consigli comunali oppure cinque Consigli comunali che rappresentano almeno un settimo della popolazione regionale. L'approvazione della proposta produce l'abrogazione delle norme oggetto di referendum. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il Consiglio regionale. La proposta soggetta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La proposta respinta non puo' essere ripresentata prima che siano trascorsi cinque anni. Il referendum e' inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione. Non sono ammessi piu' di due referendum abrogativi per ogni anno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
