Art. 53
[1]Il referendum
[2]Il referendun su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunita' regionale e l'attivita' degli organi regionali. La Regione ne favorisce l'esperimento secondo le esigenze di funzionalita' che le sono proprie.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
