Art. 72
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquantamila elettori o due Consigli provinciali o dieci Consigli comunali. Non e' ammesso il referendum per l'abrogazione delle leggi urbanistiche, approvate a maggioranza dai due terzi del Consiglio tributarie e di bilancio. La proposta, sottoposta a referendum, e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. L'esercizio del referendum e' disciplinato con legge regionale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
