Art. 11
[1]Referendum
[2]E' indetto dal Presidente della Giunta, previo accertamento dell'ammissibilita', su richiesta di cinquantamila elettori, referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale o di un provvedimento della Regione. L'accertamento dell'ammissibilita' e' compiuto dall'Ufficio di presidenza; ove nell'Ufficio di presidenza non si verifichi unanimita', l'accertamento e' demandato al Consiglio. La legge regionale determina le modalita' del referendum. Il Consiglio regionale puo' indire referendum consultivo per conoscere l'orientamento delle popolazioni interessate a determinati provvedimenti. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti l'istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
