Art. 60
Il controllo di legittimita' sugli atti amministrativi della Regione e' esercitato in conformita' alla Costituzione e alle leggi dello Stato. Nei casi determinati nei quali, ai sensi dell'articolo 125 della Costituzione, e' ammesso dalla legge dello Stato il controllo di merito, il riesame dell'atto amministrativo viene effettuato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta motivata dell'organo dello Stato che lo ha promosso.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
