Art. 57
[1]Organizzazione delle funzioni regionali
[2]La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i soggetti, fondamentali dell'organizzazione amministrativa locale. Esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali, inclusi quelli di cui all'articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici. Istituisce con legge regionale propri uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione. Per le attivita' rivolte allo sviluppo economico-sociale e culturale o per l'erogazione di servizi di livello regionale, che per loro speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali interessate, puo' promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere la costituzione di societa' di diritto privato nelle quali sia assicurata la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi partecipazioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
