[1]Organizzazione delle funzioni regionali

[2]La Regione riconosce nei Comuni e nelle Province i soggetti, fondamentali dell'organizzazione amministrativa locale. Esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole ai Comuni, alle Province o ad altri enti locali, inclusi quelli di cui all'articolo 68 dello Statuto, o valendosi dei loro uffici. Istituisce con legge regionale propri uffici per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo della programmazione. Per le attivita' rivolte allo sviluppo economico-sociale e culturale o per l'erogazione di servizi di livello regionale, che per loro speciale natura e dimensione non possono essere delegate agli enti di cui al primo comma, la Regione, sentiti tali enti e le organizzazioni sociali interessate, puo' promuovere la costituzione di enti o aziende a carattere consortile fra gli enti locali, istituire enti o aziende regionali; promuovere la costituzione di societa' di diritto privato nelle quali sia assicurata la prevalente partecipazione della Regione e degli enti locali o assumervi partecipazioni.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 353/1992

    Parametro
    23 luglio 1992

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 30 dicembre 1991, n. 411 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novembre 1991, n. 352, recante proroga del termine di cui all'art. 3 della legge 18 ottobre 1961, n. 1048, relativo all'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Sien…

    Art. 97 cost. · Art. 117 cost. · Art. 118 cost. · Art. 123 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;343~art57 · fonte su Normattiva