La Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e sempreche' le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali. La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art3 · fonte su Normattiva