Art. 3
La Regione, nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato e sempreche' le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali. La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
