Art. 3
La Regione, in armonia ai principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, e sempreche' le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni, ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali. La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
