Art. 3
[1]Potesta' della Regione
[2]La Regione, secondo i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme non siano in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e nelle altre materie indicate da leggi costituzionali. La Regione emana norme di attuazione delle leggi della Repubblica nei casi previsti dalle stesse. La Regione ha potesta' amministrativa nelle materie di cui sopra, salvo quelle di interesse, esclusivamente locale che dalle leggi della Repubblica siano attribuite alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali. La Regione esercita inoltre le altre funzioni amministrative demandatele dallo Stato.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
