Art. 9
[1]Potesta' legislativa
[2]La Regione ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali. Tale potesta' e' esercitata in armonia con la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nelle singole materie, nonche' con il rispetto degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale dello Stato e con quello delle altre Regioni. La Regione puo' emanare altresi', norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto cio' sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
