[1]Potesta' legislativa

[2]La Regione ha potesta' legislativa nelle materie di cui all'articolo 117 della Costituzione e di altre leggi costituzionali. Tale potesta' e' esercitata in armonia con la Costituzione, i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato ed i principi fondamentali stabiliti da leggi dello Stato nelle singole materie, nonche' con il rispetto degli obblighi internazionali e dell'interesse nazionale dello Stato e con quello delle altre Regioni. La Regione puo' emanare altresi', norme di attuazione di leggi dello Stato se ed in quanto cio' sia espressamente previsto dalle leggi statali medesime.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art9 · fonte su Normattiva