Art. 19
[1]Modalita' delle deliberazioni
[2]Il Consiglio regionale delibera con l'intervento della maggioranza dei consiglieri assegnati ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale. Il regolamento interno disciplina i criteri di verifica del numero legale e di calcolo della maggioranza nelle deliberazioni. Le sedute del Consiglio regionale sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
