Art. 18
[1]Commissioni consiliari
[2]Il Consiglio istituisce Commissioni permanenti per l'esame preliminare delle proposte di legge e di deliberazioni del Consiglio, nonche' per il parere preventivo, sui provvedimenti della. Giunta, nei casi stabiliti dallo Statuto, dal regolamento interno e dalle leggi regionali. Le Commissioni permanenti sono composte, secondo le modalita' stabilite dal regolamento interno, in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando in quanto possibile, la rappresentanza di ciascun gruppo. Le Commissioni deliberano con l'intervento della maggioranza dei loro componenti ed a maggioranza dei presenti. Esse possono costituire comitati consiliari per la consultazione delle organizzazioni sindacali, delle altre forze sociali e delle categorie interessate. L'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare o di enti locali e' preceduto dalla audizione, da parte della competente Commissione, dei rappresentanti dei proponenti, secondo le modalita' stabilite con il regolamento. Nelle materie di interesse regionale, le Commissioni permanenti possono svolgere indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attivita' del Consiglio, avvalendosi, se lo ritengono, della assistenza di esperti. Le Commissioni permanenti vigilano, altresi', sull'andamento dell'Amministrazione regionale. Possono richiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori al fine di avere chiarimenti su questioni relative alle materie di rispettiva competenza, nonche', previa intesa con il Presidente della Giunta, l'intervento di funzionari dell'Amministrazione regionale e degli enti dipendenti, i quali in seduta non pubblica, sono esonerati dall'osservanza del segreto d'ufficio. Il Consiglio puo' istituire, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti commi, commissioni a carattere temporaneo per effettuare studi e inchieste nelle materie di interesse regionale. Ai lavori della Commissione partecipano rappresentanti della Giunta senza diritto di voto.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
