Art. 24
[1]Responsabilita' della Giunta
[2]Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio. Possono essere chiamati a rispondere del proprio operato di fronte al Consiglio in qualunque momento, a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati alla Regione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
