Art. 25
La Giunta ed il suo Presidente rispondono del loro operato di fronte al Consiglio. La Giunta ed il suo Presidente possono essere revocati, anche individualmente, su proposta motivata di un quarto dei Consiglieri in carica, approvata a maggioranza dei Consiglieri eletti, o su proposta di tre gruppi consiliari. Sulla proposta di revoca di tutta la Giunta il Consiglio vota per appello nominale; sulle proposte di revoca individuale la votazione si effettua a scrutinio segreto. Le proposte di revoca individuali che si effettuano a scrutinio segreto dovranno essere avanzate da un terzo dei Consiglieri assegnati. Ogni proposta di revoca deve essere discussa non prima di 10 e non oltre 20 giorni dalla presentazione.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
