Art. 25
[1]Decadenza della Giunta
[2]La Giunta regionale ed il suo Presidente decadono dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia sottoscritta da almeno un quarto dei consiglieri in carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di cinque e non oltre quindici giorni dalla sua presentazione all'Ufficio di presidenza del Consiglio. La Giunta ed il suo Presidente decadono altresi' dallo ufficio quando, su una questione di fiducia, il Consiglio abbia espresso voto contrario. Il voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta non importa l'obbligo di dimissioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
