Art. 23
[1]Modalita' di riunione e di deliberazione della Giunta
[2]La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la meta' dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parita' dei voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta regionale adotta un Regolamento interno per l'esercizio delle sue funzioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
