Art. 35
[1]Procedura d'urgenza
[2]Le proposte di legge, per le quali sia richiesta la procedura di urgenza, sono iscritte dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta. Ove il Consiglio deliberi in conformita' della richiesta, le proposte di legge sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva alla deliberazione e vengono esaminate dal Consiglio previo il parere delle competenti Commissioni da esprimersi anche oralmente. Le proposte di legge dichiarate urgenti sono iscritte all'ordine del giorno con precedenza sulle altre, escluse quelle gia' dichiarate urgenti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
