Art. 34
[1]Approvazione delle proposte di legge
[2]Le proposte di legge, previo esame da parte di una Commissione permanente, sono approvate dal Consiglio regionale articolo per articolo e con votazione finale. Le modalita' del deferimento delle proposte di legge alle Commissioni e i termini per la presentazione delle relazioni e le forme di audizione e di partecipazione ai lavori delle Commissioni delle categorie e degli altri soggetti interessati sono stabiliti con regolamento interno. In caso di inosservanza dei termini previsti per la presentazione delle relazioni da parte delle Commissioni permanenti, il Presidente del Consiglio, su richiesta del proponente, iscrive la proposta di legge all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio, successiva alla richiesta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
