Art. 38
[1]Pubblicazione delle leggi
[2]La legge regionale e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, salvo che non sia stabilito nella legge stessa un termine diverso. La legge dichiarata urgente dal Consiglio, puo' se il Governo della Repubblica lo consente, essere promulgata ed entrare in vigore senza l'osservanza dei termini di cui ai precedenti commi. Il consenso del Governo e' dato con visto apposto alla legge stessa dal Commissario del Governo.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
