[1]Promulgazione delle leggi

[2]Ogni legge approvata dal Consiglio regionale e' comunicata, entro cinque giorni dall'approvazione, dal Presidente del Consiglio al Commissario del Governo per il visto. Il visto si ha per apposto se, entro trenta giorni dalla comunicazione, non lo sia stato ed il Governo, della Repubblica non abbia rinviato la legge al Consiglio regionale. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio l'approvi di nuovo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro quindici giorni dalla comunicazione della nuova approvazione, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimita' o di merito ai sensi dell'articolo 127, ultimo comma, della Costituzione. La legge regionale e' promulgata dal Presidente della Giunta entro dieci giorni dalla apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al secondo comma del precedente articolo. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto, oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise".

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;347~art37 · fonte su Normattiva