Art. 54
[1]Pubblicazione ed entrata in vigore delle leggi regionali
[2]La legge regionale promulgata viene pubblicata dal Bollettino Ufficiale della Regione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno dalla pubblicazione, salvo il maggior termine previsto dalla legge stessa. Le leggi promulgate con procedimento di urgenza entrano in vigore immediatamente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
