Art. 44
[1]Nuove o maggiori spese o minori entrate
[2]Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, deve indicare i mezzi per farvi fronte. Ogni legge regionale che importi diminuzione delle entrate, deve indicare una corrispettiva fonte di entrata in modo da non incidere negativamente sulle previsioni di bilancio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
