Art. 45
[1]Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali
[2]Ogni legge regionale, entro i termini di legge dalla sua approvazione, e' inviata, a cura del Presidente del Consiglio regionale, al Commissario del Governo per il visto. Se entro trenta giorni dalla data della ricezione il Governo non fa opposizione rinviando la legge al Consiglio regionale o il Commissario non appone il visto, questo si ha per apposto. Il Presidente della Giunta regionale promulga la legge entro dieci giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma precedente. Il testo e' preceduto dalla formula: "Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto oppure sono decorsi i termini per il visto. Il Presidente della Giunta regionale promulga". Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania". La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore. Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale puo' essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
