Il bilancio di previsione ed il rendiconto generale della regione Valle d'Aosta sono approvati con legge regionale. L'esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato con legge regionale per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Con la legge regionale di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuove o maggiori entrate ne' disporre nuove o maggiori spese. Ogni altra legge regionale che importi nuove o maggiori spese ovvero minori entrate deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Testo vigente dal 2 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-11-26;690~art13 · fonte su Normattiva