Art. 39
I progetti di legge o di regolamento devono essere esaminati dalla Commissione consiliare competente e approvati dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale, a norma del Regolamento. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
