Art. 56
[1]Richiesta di referendum abrogativo
[2]Il referendum abrogativo e' indetto quando lo richiedano 50.000 elettori della Regione, due Consigli provinciali, uno o piu' Consigli comunali nelle cui liste elettorali siano iscritti non meno di 50.000 elettori.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
