Art. 55
[1]Referendum abrogativo
[2]Possono essere sottoposti a referendum popolare abrogativo, totale o parziale, le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione. Il referendum abrogativo e' improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
