[1]Referendum abrogativo

[2]Possono essere sottoposti a referendum popolare abrogativo, totale o parziale, le leggi regionali, i regolamenti ed i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione. Il referendum abrogativo e' improponibile per le norme dello Statuto regionale, per le leggi tributarie o di bilancio e per quelle relative ai mutui e prestiti.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;348~art55 · fonte su Normattiva