Art. 42
Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, e' discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte. Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
