Art. 40
Ogni progetto di legge, previo esame in commissione, e' discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Ogni legge regionale che importi nuove o maggiori spese, o minori entrate, deve indicare i mezzi per farvi fronte. Il regolamento interno stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiari l'urgenza. Il regolamento interno prevede altresi' procedimenti speciali per l'esame dei progetti di legge comportanti spese o minori entrate.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
