Art. 68
E' indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando lo richiedano almeno: - ottomila elettori della Regione; - due Consigli provinciali; - dieci Consigli comunali che abbiano iscritto nel loro complesso, nelle liste elettorali, non meno di ottomila elettori; - le organizzazioni regionali confederali dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, con richiesta sottoscritta da almeno ottomila elettori. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione. Il referendum abrogativo non puo' essere proposto per le leggi tributarie, di bilancio e per lo Statuto. Sull'ammissibilita' del referendum decide all'unanimita' l'Ufficio di presidenza. Qualora manchi l'unanimita', decide il Consiglio. La proposta sottoposta a referendum e' approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
