Sino all'entrata in vigore della legge regionale prevista dal numero 9) dell'articolo 31 del presente Statuto, il Consiglio regionale delibera:

  • a)sull'acquisto di immobili, azioni, o obbligazioni industriali, nonche' sulle locazioni di valore superiore a cento milioni di lire;
  • b)sulla alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di titoli di credito o di azioni o di obbligazioni industriali, nonche' sulla istituzione di servitu' passive o di enfiteusi;
  • c)su altre singole spese di amministrazione che superino annualmente l'importo di cinquanta milioni di lire, comprendendo in tale somma ogni spesa riguardante lo stesso oggetto, e sui contratti della Regione che, per lo stesso oggetto, superino l'importo di cento milioni, ovvero, allorquando riguardino opere pubbliche che superino per lo stesso oggetto i trecento milioni. Per il resto provvede all'amministrazione la Giunta regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art71 · fonte su Normattiva