Art. 31
[1]Poteri del Consiglio
[2]Il Consiglio regionale determina l'indirizzo politico e amministrativo della Regione. Le funzioni di competenza del Consiglio di cui all'articolo 16 sono esercitate esclusivamente dal Consiglio e non possono in alcun caso essere esercitate dalla Giunta in via d'urgenza o per delega. Spetta inoltre al Consiglio approvare con legge:
- 1)il bilancio di previsione e le sue variazioni, il conto consuntivo, nonche' l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a tre mesi;
- 2)l'istituzione e l'applicazione dei tributi regionali;
- 3)il programma economico regionale e i piani di attuazione;
- 4)i piani di sviluppo economico globali e settoriali della Regione e dell'assetto territoriale della stessa;
- 5)il piano urbanistico regionale, anche in armonia del quale gli enti minori provvederanno successi generali e settoriali concernenti l'esecuzione di opere pubbliche, determinandone il contenuto e la spesa: l'ordinamento dei servizi pubblici di interesse della Regione e i relativi finanziamenti;
- 6)gli indirizzi concernenti le attivita' degli enti e aziende dipendenti dalla Regione, deliberandone la istituzione, l'ordinamento e la soppressione;
- 7)l'ordinamento degli uffici e dei servizi regionali. Il Consiglio, infine:
- 1)formula le proposte e i pareri della Regione sugli indirizzi generali e di settore della programmazione nazionale;
- 2)formula proposte di legge alle Camere;
- 3)indirizza alle Camere e al Governo voti su questioni che interessino la Regione;
- 4)designa, a norma dell'articolo 83 della Costituzione, i tre delegati della Regione per la elezione del Presidente della Repubblica.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
