Approvazione
Art. 54
Spetta al Consiglio regionale:
- a)la nomina degli amministratori degli enti od aziende interamente dipendenti dalla Regione, di cui al punto a) dell'articolo 53, nonche' dei rappresentanti della Regione sia negli enti ed aziende consorziali di cui al punto b) dell'articolo 53, sia nelle societa' a partecipazione regionale;
- b)l'approvazione dei bilanci e dei programmi generali di sviluppo e di riordino, nonche' di quelli che prevedono nuovi investimenti e revisioni tariffarie, relativi ad enti ed aziende regionali. Spetta alla Giunta regionale la vigilanza e il controllo sugli enti, aziende e societa' regionali e sulle partecipazioni. La Giunta, almeno una volta l'anno, riferisce al Consiglio in merito all'attivita' svolta ed ai risultati conseguiti.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
