Art. 10
[1]Decentramento
[2]La Regione assume e attua il decentramento per la efficiente funzionalita' dei propri servizi amministrativi e per la democratica partecipazione degli enti locali. Esercita normalmente le sue funzioni attraverso la delega alle Province, ai Comuni, ai consorzi di Comuni e agli altri enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega di funzioni e' diretta a tutti gli enti di uguale livello istituzionale ed e' conferita con legge che fissa le direttive fondamentali per l'esercizio delle funzioni delegate. La delega e' disposta per materie determinate e puo' essere revocata, sentiti gli enti interessati, con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati, per gravi, reiterate e comprovate violazioni delle norme connesse alla delega stessa. Le spese per l'attivita' amministrativa regionale delegata sono a carico della Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
