Art. 57
La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali. La delega e' conferita con deliberazione del Consiglio che, in collaborazione con gli enti locali interessati, determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti allo esercizio delle funzioni delegate. La delega e la revoca eventuale della stessa riguardano di norma tutti gli enti locali di uguale livello istituzionale. L'utilizzazione degli uffici di enti locali e' determinata d'intesa con le amministrazioni interessate. L'esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costituisce un momento fondamentale della loro autonomia.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
