La Regione esercita le funzioni amministrative delegandole normalmente alle Province, ai Comuni e ad altri enti locali. La delega e' conferita con deliberazione del Consiglio che, in collaborazione con gli enti locali interessati, determina gli indirizzi, i criteri generali e di coordinamento e regola i rapporti finanziari inerenti allo esercizio delle funzioni delegate. La delega e la revoca eventuale della stessa riguardano di norma tutti gli enti locali di uguale livello istituzionale. L'utilizzazione degli uffici di enti locali e' determinata d'intesa con le amministrazioni interessate. L'esercizio delle competenze istituzionali degli enti locali e delle funzioni amministrative ad essi delegate dalla Regione costituisce un momento fondamentale della loro autonomia.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;342~art57 · fonte su Normattiva