Art. 11
[1]Istituzione di enti e aziende
[2]La Regione puo' istituire e regolamentare enti e aziende dotati di autonomia funzionale e organizzativa, determinandone gli indirizzi e le scelte generali e esercitando il relativo controllo su di essi.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
