Approvazione
Art. 15
[1]Istituto di ricerche e di studi
[2]La Regione istituisce un Istituto di ricerche e di studi, definendone, con legge regionale, la composizione, i compiti, l'organizzazione, i modi di partecipazione e gli strumenti di pubblicita'.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
