Art. 16
[1]Il Consiglio regionale
[2]Il Consiglio regionale esercita le potesta' legislative e regolamentari attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi; delibera su ogni altro provvedimento per il quale lo Statuto o la legge stabiliscano la generica attribuzione alla Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
